Regolamento di Polizia Urbana: norme sull’apertura di cantieri edili e/o stradali
Art. 23 comma 7
È fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale l’apertura di cantieri edili e/o stradali (esclusi quelli per le opere pubbliche)
nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 16 settembre.
Art. 46 comma 3
È fatto divieto assoluto, nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 15 settembre, attività edili che comportino l’uso di macchine, strumenti ed
attrezzature con emissioni di rumore, di polvere o di altro tipo,
che possano disturbare lo svolgimento delle attività economiche, la tranquillità ed il riposo dei cittadini, seppure realizzati all’interno degli edifici.
Art. 46 comma 2
Nel periodo dal 16 settembre al 14 giugno sono altresì permessi i lavori edili e il montaggio di impianti all’interno delle abitazioni private
dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle 13.00 alle ore 18.00, esclusi i giorni festivi.